23 luglio 2010

Legge Bavaglio: il comma ammazza blog

di Italo Romano
Oltre la Coltre

Signori, qui si chiude per rettifica! E’ quello che praticamente ci impongono con la possibile entrata in vigore del ddl intercettazioni. Approvando il testo modificato, si rende operativo il famigerato comma 29 dell’articolo 1, che mira ad imporre l’obbligo di rettifica a tutti i blog, equiparando un semplice blogger come me, ad un giornalista di una testata nazionale.

Difatti, in qualsiasi momento, magari nel mezzo di un impegno lavorativo o di una semplice vacanza, qualcuno potrebbe chiedermi (come mi é già successo) di procedere alla rettifica di un articolo o un’informazione pubblicata. In questi casi si é costretti a dar seguito alla richiesta, senza sé e senza ma. Occorrerebbe troppo tempo e denaro per capire se la richiesta meriti accoglimento o, piuttosto, una ferma opposizione, tramite il coinvolgimento di avvocati, che tuteli il mio diritto di parola.

Obiettivamente sarebbe un rischio che non avevo calcolato quando ho aperto il blog Oltre la Coltre. Io scrivo per passione. Attraverso il mio sito non mi guadagno da vivere, ma anzi spesso mi porta via ore di sonno, di studio e di lavoro. Ora, sapere che per una piccola distrazione, o per qualche giorno di assenza, un post pubblicato due anni fa potrebbe costarmi 12.500 euro di multa, non mi fa dormire sonni tranquilli. E’ questa la salatissima multa da pagare se non si provvede alla modifica o alla rimozione entro 48 ore dalla ricezione dell’obbligo di rettifica.

Questo è il testo della norma che sta per entrare in vigore:

29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57 bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.».
29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57 bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.».

Nel diritto italiano l’obbligo di rettifica è previsto dall’art. 8 della legge 47 del 1948. Le persone che si ritengono offesi posso chiedere la rettifica non solo di notizie errate e contrarie a verità, ma anche quelle che essi ritengono lesive della propria dignità, anche se veritiere.

Paralizzano la rete, ostruiscono e ostacolano senza mezzi termini i nuovi strumenti di comunicazione. Vogliono trasformare la blogsfera in un grande Tg1. Ci ritroveremo a parlare del tempo, di gossip e di altre panzane in stile televisivo.

Lo scorso 21 luglio 2010, il Presidente della Commissione Giustizia della Camera, On. Giulia Bongiorno (l’ex avvocato di Andreotti, che esultava dinanzi alle telecamere per la prescrizione del suo assistito nel processo che lo vedeva accusato di rapporto con la mafia), ha dichiarato inammissibili gli emendamenti presentati dall’On. Roberto Cassinelli (PDL) e dall’On. Roberto Zaccaria (PD) al comma 29 dell’art. 1 del c.d. ddl intercettazioni costituisce l’atto finale di uno dei più gravi e consapevoli attentati alla libertà di informazione in Rete sin qui consumati nel Palazzo.

Con il comma ammazza blog vogliono dissuadere centinaia di persone dall’occuparsi di temi scottanti e che possano ledere il libero agire dei potenti. Uccidono l’informazione alla base e ci spogliano di uno dei diritti fondamentali, quello della libertà di stampa e di parola.

Lo scenario che si prospetta é inaccettabile. Tutto ciò é dannatamente antidemocratico. Ai più sembra non fregare niente, anche se qui stanno decapitando il diritto di informare e di essere informati, pilastro portante di ogni paese civile e democratica. Occorre imporre un dibattito pubblico sul comma 29 dell’articolo 1 del ddl intercettazioni. Bisogna partire da zero e approfondire le tematiche digitali, con esperti del web e del diritto, senza sparare nel mucchio e imbavagliare l’intera rete.

Tutto il resto é propaganda, basso politichese e facile populismo. Difendiamo i nostri diritti perché nessuno lo farà al posto nostro.

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